«Illustrissime et excellentissime domine noster.
A supplicatione de Francesco Morigia la excellentia vostra ne ha commisso gli debiamo refferire quello habiamo declarato in suo favore contra li consuli, communi, homini et singulare persone de la deghania de San Martino del contato d’Angiera, et quello ne pare sia da fare per essa per executione de la dicta declaratione. Per obedire quanto ala prima parte dicemo che havemo inteso le rasone et allegatione de tute doe le parte, nuy havemo declarato et pronunciato dicti consuli, communi, homini et singulare persone de la deghania de San Martino essere sottoposti ala feudale iurisdictione del dicto Francesco et deverlo recognoscere per suo superiore, et essere obligati a prestare in le mane soe o de qualunche suo legitimo procuratore debito juramento de fidelità, et a responderli ali tempi debiti de certo solito annuale censo, con certe limitatione et condicione, de le quale se fa mentione in la dicta nostra declaratione et sententia, ala quale ne referiamo.
Quanto a l’altra parte, cioè de quello ne para habia a fare la signoria vostra per executione de dicta nostra declaratione, dicemo che, essendo dicti consuli et homini renitenti ad exequire et fare el debito suo, el parere nostro saria che la excellentia vostra mandasse a quelle parte qualchuno pratico et virile, come saria Andrea da O[p]reno vostro officiale ala corte, o chi paresse ala signoria vostra, con arbitrio et piena possanza de comandare et astrenzere dicti consuli, communi, homini et singulare persone a recognoscere dicto Francesco o qualunch’altro suo legitimo procuratore in superiore, et prestare in le mane soe debito juramento de homagio et fidelità, et a responderli a li tempi debiti del solito annuale censo, et demum exequire quanto in essa nostra declaratione et sententia se contene. Mandandoli etiam uno vostro trombeta con dicto Andrea, el quale per ultima provisione quando fossero inobedienti mediante le proclamatione opportune gli comandi sotto la pena de la desgratia de la excellentia vostra et de rebellione che exequissano como è dicto de sopra. Queste sono le provisione quale ne pare la excellentia vostra debia fare, remettendo però tuto al più sano judicio de la excellentia vostra ala quale ne recomandamo».
Fonti Archivistiche:
Archivio di Stato di Milano (ASMi), Archivio ducale visconteo-sforzesco, Carteggio Interno 1087, lettera di Alessandro da Rho, Scipione Barbavara e Pietro Crivelli al duca di Milano, ex curia arengi, 1483 gen 9.
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