Ma oltre agli stabili generali del Vergante anche le singole comunità, in ispecie i capiluoghi di squadra, ch’erano compresi entro i limiti della sua giurisdizione, avevano i loro particolari Statuti, dietro i quali erano internamente regolati.
Di questi statuti particolari niuno, ch’io sappia giunse fino a noi. Una sola copia di essi, ma di un’epoca molto posteriore a quella, nella quale ci troviamo, ho veduto ad uso di Carpugnino, compilati l’anno 1565, ed approvati dal co. Francesco Borromeo, allora signore del nostro territorio. A delineare alquanto più compiutamente la costituzione del Vergante non tornerà disutile il dare un breve estratto anche di questi, dai quali, tenuto conto della posizione di Carpugnino in quella regione, che abbiamo chiamata montana, non sarà difficile l`argomentare di quelli degli altri luoghi e terre spettanti alla nostra signoria.
Premessa la solita invocazione di Dio e la data del giorno, mese ed anno e premessi i motivi, che mossero gli uomini di Carpugnino a compilare i propri statuti, ecco in qual maniera s`intitolano: «Questi sono gli statuti e gli ordinamenti della comunità di Carpugnino, fatti e ordinati pelprudente uomo Antonio figlio di Giampietro Donati di Carpugnino costituito console del comune degli uomini di detta terra, ecc.» In fine sono contrassegnati dal notaio imperiale Lodovico de Filippis fu Antonio di Vezzo.
1 Da questi statuti in numero di 29 veniamo in cognizione, che le cariche principali di quella terra erano i
consoli, i
credenziarii, o con altro nome pubblici estimatori, e i compari. I consoli erano due e duravano in carica per sei mesi, cioè il primo dal gennaro a tutto giugno e il secondo per gli altri sei mesi: l`elezione loro era per turno, che si diceva anche
sorte o
ruota, cioè di fuoco in fuoco, sino a che tutti gli abitanti di detta terra avessero esercitato quest’officio. Col nome di
fuoco s`intendeva una famiglia rappresentata dal suo capo, ch`era l`elettore ed alla sua volta anche l`eletto. La facoltà di questi consoli nell`amministrazione della giustizia era limitata, quanto alle multe o pene da infliggersi, alla somma di venti soldi imperiali. I credenziarii erano in numero di tre: due di essi erano eletti nella stessa guisa dei consoli, il terzo poi veniva eletto da questi due. Il loro offizio, che durava un anno, era quello di valutare tutti i danni e di fissare le multe relative da infliggersi, di stabilire le tasse o spese da imporsi e di altri tali cose. I campari, o guardiani dei campi, erano due e si eleggevano anch`essi per turno, l`uno a sorte e l`altro per focolare. Tutti questi officiali erano salariati dal comune e prima di entrare in carica dovevano prestare il giuramento di fedeltà nell`esecuzione dei doveri annessi al proprio officio. Dopo la nomina delle cariche si occupano gli statuti del governo delle mandre, che costituiscono la ricchezza maggiore di questa terra,
2 della coltura dei prati grassi e magri, che non doveano pascolarsi in certi tempi dell`anno, delle strade da non chiudersi o restringersi, dello acque e degli altri impedimenti, che non si doveano ritenere sullo pubbliche vie, e della ristorazione e manutenzione di queste. Si stabiliscono delle pene contro i violatori di questi statuti, contro di quelli, che lavorano nei giorni festivi, che bestemmiano, o che proferiscono parole ingiuriose contro di alcuno della vicinanza.
Tali sono i più importanti ordinamenti della comunità di Carpugnino in quell`epoca. Darò anche di questi il titolo dei capitoli pei debiti raffronti e per tutto quel più che alcuno potrebbe trarne. Esistono manoscritti in latino nell`archivio comunale di Carpugnino; per maggiore comodità li traduco in italiano:
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Statuto I. Dei consoli e loro giuramento.
II. Dei credenzieri o periti e loro giuramento.
III. Dei campari e loro giuramento.
IV. Del salario del console.
V. Del salario dei credenzieri o periti.
VI. Del salario dei campari.
VII. Della condotta del bestiame e del modo di farla.
VIII. Che il vaccaro o conduttor delle bestie deva sulla richiesta del console andare in pastura.
IX. Come spetti al vaccaro il battere la tapula.
X Che il vaccaro sia tenuto di ben custodire le bestie affidategli.
XI. Che il console di Carpugnino possa esercitare la sua giurisdizione sugli abitanti di Carpugnino sino alla somma di soldi venti imperiali.
XII. Che i campari siano tenuti al risarcimento dei danni, quando non abbiano consegnati i malfattori.
XIII. Della pena da infliggersi a coloro che non abitanti di Carpugnino arrecano danno al suo territorio.
XIV. Della pena da infliggersi ai forestieri che arrecano danno alla sua terra.
XV. Del diritto di pascolare in certa stagione i prati grassi e magri.
XVI. Del divieto di chiudere o restringere le strade.
XVII. Del divieto di fermare l`acqua nelle strade.
XVIII. Del divieto d`impedire le pubbliche vie.
XIX. Dell`obbligo dei possidenti lungo le vie di ripararle.
XX. Del divieto di ospitare bestiame forestiero.
XXI. Che niuno osi nel territorio ingiuriare alcuno
XXII. Che niuno ardisca bestemmiare Dio e i santi.3
XXIII. Di coloro che lavorano nei dì festivi.
XXIV. Dell`obbligo ai forestieri di pagare le imposizioni ordinarie e straordinarie pei beni che possedono nel detto territorio.
XXV. Come i conduttori dei beni dei forestieri sieno tenuti di pagare le imposte.
XXVI. Del divieto di vendemmiare prima dell’epoca stabilita.
XXVII. Dell`obbligo di convocare la vicinanza nel tempo di imporre la taglia od altre spese.
XXVIII. Che il console deva ogni quindici giorni convocare le vicinanze per ricevere le accuse dei campari.
XXIX. Della divisione o riparto delle ammende ed accuse.
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1 Questo notaio fu uno dei consiglieri della giurisdizione del Vergante dal 1565-1574. Si sa che era morto nel 1396, come consta da altre carte.
2 La cura di guidare le mandre al pascolo e di ricondurle alla stalla era affidata ad una persona conosciuta nella terra per la sua probità e per la sua attitudine a quell`officio, la quale si eleggeva per turno da tutti quelli che aveano bestie da pascolare e veniva approvato dal console e dai credenziarii. Quella persona si chiamava il
vaccaro e
vaccarizia dicevasi il suo officio. Ogni fuoco o famiglia doveva presentare un vaccaro, che servisse per tanti giorni, quante erano le bestie che possedeva, e nel caso, che, fatta la spartizione, alcuno avesse comperata qualche altra bestia, secondo gli statuti era obbligato di fare anche per questa la detta vaccarizia a richiesta del console e dei credenziarii della comunità. Il vaccaro poi doveva sì nell`andata che nel ritorno delle bestie darne avviso col suonare la
tapula, che doveva essere, a quanto pare, uno strumento di legno simile a un dipresso a quello che si usa negli ultimi giorni della settimana santa per invitare i fedeli alle sacre funzioni. È però notevole che questo vocabolo manchi nel Glossario del Ducange della citata edizione. A questo strumento fu sostituito in alcuni luoghi il suono del corno. Un tale costume si ritiene anche ai nostri giorni non solo quanto alle mandre di vacche, ma anche a quelle di pecore, guidate al pascolo da un pecoraio, collo stesso ordine nei comuni di Carpugnino, di Stropino e di Magognino.
3 Vi era stabilita la multa di dieci soldi imperiali, la metà dei quali toccava all’accusatore e l`altra metà al comune.